Art. 2.

      1. La provincia di Foggia, d'intesa con i comuni interessati e sentite le autorità ecclesiastiche locali, promuove e coordina la realizzazione del programma degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3.

      2. Il programma è adottato in sede di conferenza di servizi tra le amministrazioni

 

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statali, regionali, provinciali e locali nonché gli enti economici e culturali interessati, competenti per territorio.
      3.  Il programma definisce gli interventi, i tempi e i soggetti competenti per la sua attuazione e provvede alla ripartizione delle risorse attribuite dalla presente legge o da altre disposizioni vigenti nonché delle altre risorse eventualmente disponibili, purché finalizzate al programma medesimo.
      4. L'approvazione del programma obbliga i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti e all'adozione di tutti gli atti necessari entro sei mesi dall'approvazione medesima.